Descrizione
Visti gli articoli 1, 3, 29, e 37 della Costituzione repubblicana, oltre al testo di giuramento di Ippocrate fondante la professione medica, la seguente legge dispone quanto segue:
Art.1: La Repubblica riconosce il diritto universale e inalienabile di ogni essere umano a nascere. Per le madri italiane prive di sostegno economico è previsto su richiesta un reddito di maternità.
Art. 2: La Repubblica riconosce il diritto universale e inalienabile di ogni essere umano, una volta concretizzato il suo diritto alla nascita, a non essere mai e per nessuna ragione soppresso. Al disabile grave sono garantiti le cure e il sostegno economico per far concretamente fronte alla propria condizione.
Art. 3: Coloro che esercitano la professione medica non possono somministrare, neppure se richiesti, farmaci mortali e a nessuna donna possono fornire supporto ( fatta eccezione prevista dall’art. 1) per provocare un aborto.
Art. 4: I fondi per il reddito di maternità e per il sostegno alla disabilità grave, quantificati in 5 miliardi di euro annui.Iniziativa annunciata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023.